Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n.1092, nonche' dell'art.10, commi 2 e 3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
            Riduzione della spesa per l'acquisto di beni 
               e servizi e trasparenza delle procedure 
 
  1. ((Successivamente alla data di entrata in vigore della legge  di
conversione  del  presente  decreto,))  i  contratti   stipulati   in
violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n.
488  ed  i  contratti  stipulati  in  violazione  degli  obblighi  di
approvvigionarsi  attraverso  gli  strumenti  di  acquisto  messi   a
disposizione da Consip  S.p.A.  sono  nulli,  costituiscono  illecito
disciplinare e sono causa di responsabilita' amministrativa. Ai  fini
della determinazione del danno erariale si tiene  anche  conto  della
differenza tra il  prezzo,  ove  indicato,  dei  detti  strumenti  di
acquisto e quello indicato nel contatto. ((Le  centrali  di  acquisto
regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualita'  e  di  prezzo
degli strumenti di acquisto messi a disposizione  da  Consip  S.p.A.,
non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma  3,  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.)) 
  2. ((All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e' aggiunto in fine il seguente periodo: «I criteri  di
partecipazione alle gare devono  essere  tali  da  non  escludere  le
piccole e medie imprese».)) 
  ((2-bis. Al decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  sono
apportate le seguenti modifiche:)) 
  (( a) all'articolo 37, comma 13, sono premesse le seguenti  parole:
«Nel caso di lavori,»;)) 
  (( b) all'articolo 41, comma 2, e' aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «Sono illegittimi  i  criteri  che  fissano,  senza  congrua
motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale»;)) 
  (( c) all'articolo 75, comma 1, e' aggiunto  in  fine  il  seguente
periodo: «Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata
da centrali di committenza, l'importo della garanzia e'  fissato  nel
bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento  del  prezzo
base»;)) 
  (( d) all'articolo 113, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: «Fermo rimanendo quanto previsto al  periodo  successivo
nel caso di procedure  di  gara  realizzate  in  forma  aggregata  da
centrali di committenza, l'importo  della  garanzia  e'  fissato  nel
bando  o  nell'invito  nella  misura  massima  del   10   per   cento
dell'importo contrattuale».)) 
  3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base  di  specifica
normativa  ad  approvvigionarsi  attraverso  le  convenzioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488  stipulate  da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296  possono  procedere,  qualora  la  convenzione  non  sia   ancora
disponibile e in  caso  di  motivata  urgenza,  allo  svolgimento  di
autonome procedure di acquisto  dirette  alla  stipula  di  contratti
aventi  durata  e  misura  strettamente  necessaria  e  sottoposti  a
condizione  risolutiva  nel  caso  di  disponibilita'   della   detta
convenzione. 
  4. Al comma 3((-bis)) dell'articolo 33 del decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 e'  aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  «In
alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i  propri  acquisti
attraverso gli strumenti elettronici di  acquisto  gestiti  da  altre
centrali di committenza di riferimento, ivi comprese  le  convenzioni
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488,  e  il
mercato   elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui
all'articolo 328  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207». 
  6.   Nell'ambito   del   Mercato   elettronico    della    Pubblica
Amministrazione  realizzato  dal  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze  avvalendosi  di  Consip  S.p.A.  possono  essere   istituite
specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a  tal
fine, stipulino appositi accordi con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e con Consip S.p.A. 
  7. ((Fermo restando quanto previsto all'articolo  1,  commi  449  e
450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e  all'articolo  2,  comma
574,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  quale  misura   di
coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche  e
le societa' inserite nel conto economico consolidato  della  pubblica
amministrazione,  come   individuate   dall'Istituto   nazionale   di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge  31  dicembre
2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta  o  indiretta,
relativamente  alle   seguenti   categorie   merceologiche:   energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi
a disposizione da Consip  S.p.A.  e  dalle  centrali  di  committenza
regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo  1,  comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie
autonome procedure nel rispetto della normativa vigente,  utilizzando
i sistemi telematici di negoziazione sul mercato  elettronico  e  sul
sistema dinamico di acquisizione messi a  disposizione  dai  soggetti
sopra  indicati.  La  presente  disposizione  non  si  applica   alle
procedure di gara il cui bando sia stato  pubblicato  precedentemente
alla data di entrata in vigore del presente decreto. E'  fatta  salva
la possibilita' di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie
merceologiche,  anche  al  di  fuori  delle  predette  modalita',   a
condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti  da  altre
centrali di  committenza  o  a  procedure  di  evidenza  pubblica,  e
prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni
e accordi quadro messi  a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  e  dalle
centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti  dovranno
comunque essere sottoposti a condizione risolutiva  con  possibilita'
per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi  nel  caso
di intervenuta disponibilita' di convenzioni Consip e delle  centrali
di  committenza  regionali  che  prevedano  condizioni   di   maggior
vantaggio economico. La mancata  osservanza  delle  disposizioni  del
presente comma rileva ai fini della  responsabilita'  disciplinare  e
per danno erariale.)) 
  8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7  sono
nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare   e   sono   causa   di
responsabilita' amministrativa;  ai  fini  della  determinazione  del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra  il  prezzo,
ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente  comma
7 e quello indicato nel contratto. 
  9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano  sono  individuate,  tenendo
conto del grado di standardizzazione dei  beni  e  dei  servizi,  del
livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche
del  mercato  e  della  rilevanza  del  valore  complessivo   stimato
ulteriori  categorie  merceologiche  per  le  quali  si  applicano  i
precedenti commi 7 e 8. 
  10. Le centrali di committenza danno comunicazione  al  commissario
straordinario di cui all'((articolo 2)) del decreto-legge n.  52  del
2012 ((convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2012)) ed
a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti  quadro  e  delle
convenzioni. 
  11.  Il  Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  2   del
decreto-legge n. 52 del 2012 ((convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 94 del 2012)) istituisce tramite Consip s.p.a., senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  un  elenco  delle
centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai contratti
ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 
  12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali ai  sensi  dell'articolo  26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire  a  Consip
S.p.A. e alle centrali di  committenza  regionali,  nel  corso  della
durata  della  rispettiva  convenzione  e  dei   relativi   contratti
attuativi, una riduzione delle condizioni economiche  previste  nella
convenzione  che  trovera'  applicazione   nei   relativi   contratti
attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione
che Consip  S.p.A.  e  le  centrali  di  committenza  pubblicano  sui
relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione. 
  13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente  stipulato
un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di  recedere  in
qualsiasi  tempo  dal   contratto,   previa   formale   comunicazione
all'appaltatore con preavviso  non  inferiore  a  quindici  giorni  e
previo pagamento delle prestazioni  gia'  eseguite  oltre  al  decimo
delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto  conto
anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora  eseguite,  i
parametri delle convenzioni  stipulate  da  Consip  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo 26, comma 1, della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488
successivamente   alla   stipula   del   predetto   contratto   siano
migliorativi  rispetto   a   quelli   del   contratto   stipulato   e
l'appaltatore non acconsenta ad  una  modifica,  proposta  da  Consip
s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il  limite  di
cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il  diritto
di recesso si inserisce automaticamente nei  contratti  in  corso  ai
sensi  dell'articolo  1339  c.c.,  anche  in  deroga  alle  eventuali
clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato  esercizio
del detto  diritto  di  recesso  l'amministrazione  pubblica  ne  da'
comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni  anno,
ai fini del controllo successivo sulla gestione del  bilancio  e  del
patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4,  della  legge  14  gennaio
1994, n. 20. 
  14. ((Fermo restando quanto  previsto  all'articolo  26,  comma  3,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali  di
committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455,
della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  in  caso  di  esercizio  del
diritto di recesso dell'aggiudicatario di cui al successivo comma 15,
possono stipulare una convenzione di cui all'articolo 26 della  legge
23 dicembre 1999, n. 488, avente  durata  fino  al  30  giugno  2013,
interpellando progressivamente gli operatori economici fino al  terzo
miglior offerente nelle originarie procedure, a condizione che  siano
offerte condizioni economiche migliorative  tali  da  determinare  il
raggiungimento  del  punteggio  complessivo  attribuito   all'offerta
presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura)). 
  15. ((Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, alle quali, alla data di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile
ricorrere, le quantita' ovvero gli importi  massimi  complessivi  ivi
previsti sono incrementati  in  misura  pari  alla  quantita'  ovvero
all'importo originario, a decorrere dalla data di  esaurimento  della
convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre  2012
e  fatta  salva  la  facolta'  di  recesso   dell'aggiudicatario   da
esercitarsi entro 30 giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto)). 
  16. La durata delle convenzioni di cui al precedente  comma  15  e'
prorogata fino al  30  giugno  2013,  ((a  decorrere  dalla  data  di
esaurimento della convenzione originaria e solo se a  tale  data  non
sia gia' intervenuta da parte della medesima centrale di  committenza
la pubblicazione di una procedura di  gara  per  la  stipula  di  una
convenzione  avente  ad  oggetto  prodotti  o   servizi   analoghi)).
L'aggiudicatario ha facolta' di recesso, da  esercitarsi  secondo  le
modalita' di cui al precedente comma 15. 
  ((16-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «In  casi  di
particolare interesse per l'amministrazione, le  convenzioni  possono
essere stipulate con una o piu' imprese alle condizioni  contrattuali
migliorative rispetto a quelle proposte dal miglior offerente».)) 
  17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della
Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema  informatico
di   e-procurement   realizzato   a   supporto   del   Programma   di
razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di  garantire  quanto
previsto al successivo comma 18. 
  18. Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzioni
con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   del   sistema
informatico di e-procurement di cui al comma 17  per  l'effettuazione
delle procedure che la medesima svolge in  qualita'  di  centrale  di
committenza a favore delle pubbliche amministrazioni ((nonche' per le
ulteriori attivita' che la medesima svolge in favore delle  pubbliche
amministrazioni, anche ai sensi del successivo comma 19. Il Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, stipula apposite intese con le
amministrazioni che intendano avvalersi del  sistema  informatico  di
e-procurement di cui al comma 17, per l'effettuazione delle procedure
per le quali  viene  utilizzata  la  Consip  S.p.A.  in  qualita'  di
centrale di committenza)). 
  19.  Al  fine  di  migliorare  l'efficienza,  la  rapidita'  e   la
trasparenza dei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi
costi, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  avvalendosi  di
Consip S.p.A., realizza  un  Programma  per  l'efficientamento  delle
procedure di dismissione di beni mobili  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254  e  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  della  normativa  vigente,  anche
mediante l'impiego di strumenti telematici. 
  20.  Nell'ambito  delle  risorse  derivanti  dalle   procedure   di
alienazione di cui al precedente comma,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi
entro 90 giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica  nonche'  le  modalita'  di
versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione  dei
Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei  proventi
delle  dismissioni,  per  la  destinazione  a   progetti   innovativi
dell'amministrazione che effettua la dismissione. 
  21.  ((Le  amministrazioni  centrali  dello  Stato   assicurano   a
decorrere dall'anno 2012 una riduzione delle spese  per  acquisto  di
beni e servizi. Una quota di tale riduzione  e'  rapportata,  tenendo
conto  delle  analisi  della   spesa   effettuate   dal   commissario
straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 52 del 2012,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  94  del  2012,  agli
eccessi di costo registrati da ciascuna amministrazione  dello  Stato
rispetto al valore mediano dei costi per acquisti di beni  e  servizi
del complesso dei Ministeri calcolato per singola voce del piano  dei
conti, desumibile dai dati  del  sistema  di  contabilita'  economica
analitica delle amministrazioni centrali dello Stato. La  conseguente
riduzione delle spese di ciascun Ministero e' determinata secondo gli
importi indicati nell'allegato 1 del presente decreto)).  I  predetti
importi sono accantonati e resi indisponibili nei  singoli  stati  di
previsione  della  spesa  di  ciascun  Ministero  relativamente  alle
dotazioni di competenza e cassa. Gli accantonamenti  sono  effettuati
in   relazione   alle   disponibilita'   finanziarie   dei   capitoli
interessati. 
  22. Entro il 10 settembre i Ministri  competenti  possono  proporre
una  differente   ripartizione   della   riduzione   loro   assegnata
nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di  cui  al  comma
21. 
  23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano  le
disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto  previsto  dal
comma 24. 
  24. All'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, dopo la  lettera  l-bis)  sono  aggiunte  le  seguenti:
«l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto  competente
per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e'  piu'
elevato il rischio corruzione e formulano specifiche  proposte  volte
alla  prevenzione  del  rischio  medesimo;  l-quater)  provvedono  al
monitoraggio delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu'  elevato
il rischio  corruzione  svolte  nell'ufficio  a  cui  sono  preposti,
disponendo, con provvedimento motivato, la  rotazione  del  personale
nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per  condotte
di natura corruttiva.». 
  25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  le  parole:
«Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato» sono  sostituite
dalle  seguenti:  «Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi». 
  26.  Il  ministero  della  giustizia  adotta  misure   volte   alla
razionalizzazione,  rispettivamente,  dei  costi   dei   servizi   di
intercettazione  telefonica,  in  modo  da  assicurare  risparmi  non
inferiori ((a 25 milioni)) di euro per l'anno  2012  ((e  a  euro  40
milioni))  a  decorrere  dall'anno  2013,  della  distribuzione   sul
territorio degli uffici giudiziari, in termini di  minori  contributi
ai  comuni  per  le  spese  di  funzionamento  dei  suddetti  uffici,
assicurando risparmi non inferiori ad euro ((30 milioni)) per  l'anno
2012 ((e a euro 70 milioni))  a  decorrere  dall'anno  2013,  nonche'
delle procedute di acquisto dei beni e servizi,  ivi  inclusi  quelli
relativi al personale del corpo di polizia penitenziaria, assicurando
risparmi non inferiori per euro 5 milioni per l'anno 2012 ((e a  euro
10  milioni))  a  decorrere  dall'anno  2013.  I  predetti   risparmi
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 21. 
  ((26-bis.  Al  fine  di  concorrere  alla  riduzione  degli   oneri
complessivi a carico dello Stato, i costi unitari per la manutenzione
di beni e servizi, hardware e software, praticati da fornitori terzi,
sono ridotti almeno del  10  per  cento  per  il  triennio  2013-2015
rispetto alle condizioni di miglior  favore  praticate  dagli  stessi
fornitori a Sogei S.p.A. ovvero a Consip S.p.A. nell'anno 2011, anche
mediante la rinegoziazione di contratti gia' stipulati. Nello  stesso
periodo  i  costi  unitari  per  l'acquisizione  di   componenti   ed
apparecchiature hardware, le cui  caratteristiche  tecniche  dovranno
essere non inferiori a quelle acquisite nell'anno 2011,  nonche'  per
la manutenzione di beni e servizi, da effettuare prioritariamente  da
imprese locali ove possibile, e di prodotti  software,  sono  ridotti
almeno del 5 per cento.)) 
  26-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto  e  fino  al  31  dicembre  2015  e'
sospesa la concessione dei contributi di cui agli articoli  35  e  37
del  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  e  successive
modificazioni. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  26  della  legge  23
          dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale   dello   Stato.   (Legge
          finanziaria 2000), come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 26. Acquisto di beni e servizi. 
              1. Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica,  nel  rispetto   della   vigente
          normativa in materia di  scelta  del  contraente,  stipula,
          anche avvalendosi di societa' di consulenza  specializzate,
          selezionate anche in deroga alla normativa di  contabilita'
          pubblica, con procedure competitive tra  primarie  societa'
          nazionali ed estere, convenzioni  con  le  quali  l'impresa
          prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della
          quantita' massima complessiva stabilita  dalla  convenzione
          ed ai prezzi  e  condizioni  ivi  previsti,  ordinativi  di
          fornitura   di   beni   e    servizi    deliberati    dalle
          amministrazioni dello  Stato  anche  con  il  ricorso  alla
          locazione   finanziaria.   I   contratti    conclusi    con
          l'accettazione di tali ordinativi non  sono  sottoposti  al
          parere di congruita'  economica.  In  casi  di  particolare
          interesse per  l'amministrazione,  le  convenzioni  possono
          essere stipulate con una o  piu'  imprese  alle  condizioni
          contrattuali migliorative rispetto a  quelle  proposte  dal
          miglior offerente. 
              2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'art.
          17, comma 25, lettera c), della legge 15  maggio  1997,  n.
          127, non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma  1
          del presente  articolo.  Alle  predette  convenzioni  e  ai
          relativi  contratti  stipulati  da  amministrazioni   dello
          Stato, in luogo dell'art. 3, comma  1,  lettera  g),  della
          legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica  il  comma  4  del
          medesimo art. 3 della stessa legge. 
              3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere  alle
          convenzioni stipulate ai  sensi  del  comma  1,  ovvero  ne
          utilizzano i  parametri  di  prezzo-qualita',  come  limiti
          massimi, per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  comparabili
          oggetto   delle   stesse,   anche   utilizzando   procedure
          telematiche per l'acquisizione di beni e servizi  ai  sensi
          del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile  2002,
          n. 101. La stipulazione di un contratto in  violazione  del
          presente comma e' causa di responsabilita'  amministrativa;
          ai fini della determinazione del danno  erariale  si  tiene
          anche conto della differenza tra il prezzo  previsto  nelle
          convenzioni   e   quello   indicato   nel   contratto.   Le
          disposizioni di cui al presente comma non si  applicano  ai
          comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti  e  ai  comuni
          montani con popolazione fino a 5.000 abitanti. 
              3-bis.  I  provvedimenti  con  cui  le  amministrazioni
          pubbliche  deliberano  di  procedere  in  modo  autonomo  a
          singoli acquisti di beni  e  servizi  sono  trasmessi  alle
          strutture e agli uffici preposti al controllo di  gestione,
          per  l'esercizio  delle  funzioni  di  sorveglianza  e   di
          controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha
          sottoscritto il contratto allega allo stesso  una  apposita
          dichiarazione con la quale attesta,  ai  sensi  e  per  gli
          effetti degli  articoli  47  e  seguenti  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  e
          successive  modifiche,  il  rispetto   delle   disposizioni
          contenute nel comma 3. 
              4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli
          uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell'art.
          4  del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,   n.   286,
          verificano l'osservanza dei parametri di cui  al  comma  3,
          richiedendo eventualmente  al  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica il parere tecnico
          circa    le    caratteristiche     tecnico-funzionali     e
          l'economicita'  dei  prodotti  acquisiti.   Annualmente   i
          responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di
          direzione politica una relazione riguardante  i  risultati,
          in termini di riduzione  di  spesa,  conseguiti  attraverso
          l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali
          relazioni  sono  rese  disponibili  sui  siti  Internet  di
          ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione,
          ove gli uffici preposti al controllo di gestione non  siano
          costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai
          servizi di controllo interno. 
              5.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione economica presenta annualmente  alle  Camere
          una relazione che illustra le modalita' di  attuazione  del
          presente articolo nonche' i risultati conseguiti." 
              Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo  12  aprile
          2006, n. 163 (Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
          lavori, servizi e forniture in attuazione  delle  direttive
          2004/17/CE e 2004/18/CE), come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 2. Principi. 
              (art. 2, direttiva 2004/18; art. 10, direttiva 2004/17;
          art. 1,  Legge  n.  241/1990;  art.  1,  co.  1,  Legge  n.
          109/1994;  Corte  di  giustizia,  7  dicembre  2000,  C   -
          324/1998; Corte  di  giustizia  CE,  3  dicembre  2001,  C.
          59/2000) 
              1. L'affidamento  e  l'esecuzione  di  opere  e  lavori
          pubblici,  servizi  e  forniture,  ai  sensi  del  presente
          codice, deve garantire  la  qualita'  delle  prestazioni  e
          svolgersi  nel  rispetto  dei  principi  di   economicita',
          efficacia, tempestivita' e correttezza; l'affidamento  deve
          altresi'  rispettare  i  principi  di  libera  concorrenza,
          parita' di trattamento, non  discriminazione,  trasparenza,
          proporzionalita', nonche'  quello  di  pubblicita'  con  le
          modalita' indicate nel presente codice. 
              1-bis. Nel rispetto  della  disciplina  comunitaria  in
          materia di appalti pubblici, al fine di favorire  l'accesso
          delle piccole  e  medie  imprese,  le  stazioni  appaltanti
          devono,  ove  possibile  ed   economicamente   conveniente,
          suddividere gli appalti in lotti funzionali. I  criteri  di
          partecipazione  alle  gare  devono  essere  tali   da   non
          escludere le piccole e medie imprese. 
              1-ter. La realizzazione  delle  grandi  infrastrutture,
          ivi comprese quelle disciplinate  dalla  parte  II,  titolo
          III, capo IV, nonche' delle connesse  opere  integrative  o
          compensative, deve garantire  modalita'  di  coinvolgimento
          delle piccole e medie imprese (6). 
              2.   Il   principio   di   economicita'   puo'   essere
          subordinato,  entro  i  limiti  in  cui  sia  espressamente
          consentito dalle norme vigenti e dal  presente  codice,  ai
          criteri, previsti dal bando, ispirati a  esigenze  sociali,
          nonche' alla tutela della salute  e  dell'ambiente  e  alla
          promozione dello sviluppo sostenibile. 
              3. Per quanto non espressamente previsto  nel  presente
          codice, le procedure di affidamento e  le  altre  attivita'
          amministrative  in  materia  di   contratti   pubblici   si
          espletano nel rispetto delle disposizioni sul  procedimento
          amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n.  241,  e
          successive modificazioni e integrazioni. 
              4. Per quanto non espressamente previsto  nel  presente
          codice,  l'attivita'  contrattuale  dei  soggetti  di   cui
          all'art.  1  si  svolge  nel  rispetto,   altresi',   delle
          disposizioni stabilite dal codice civile.» 
              Si riporta l'art. 37 del citato decreto legislativo  n.
          163 del 2006, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 37. Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
          di concorrenti. 
              (art. 13, L. n. 109/1994; art. 11 d.lgs.  n.  157/1995;
          art. 10, d.lgs. n. 358/1995; art. 23, d.lgs.  n.  158/1995;
          art. 19, commi 3 e 4, L. n. 55/1990) 
              1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di
          tipo verticale  si  intende  una  riunione  di  concorrenti
          nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della
          categoria prevalente; per lavori scorporabili si  intendono
          lavori non appartenenti alla categoria prevalente  e  cosi'
          definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti;
          per raggruppamento  di  tipo  orizzontale  si  intende  una
          riunione di concorrenti finalizzata a realizzare  i  lavori
          della stessa categoria. 
              2. Nel caso di forniture o servizi, per  raggruppamento
          di  tipo  verticale  si  intende   un   raggruppamento   di
          concorrenti in cui il mandatario esegua le  prestazioni  di
          servizi o di forniture indicati come  principali  anche  in
          termini  economici,  i  mandanti   quelle   indicate   come
          secondarie; per raggruppamento orizzontale  quello  in  cui
          gli  operatori  economici  eseguono  il  medesimo  tipo  di
          prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel  bando  di
          gara la prestazione principale e quelle secondarie. 
              3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e  i
          consorzi  ordinari  di  concorrenti  sono  ammessi  se  gli
          imprenditori  partecipanti  al  raggruppamento  ovvero  gli
          imprenditori consorziati abbiano i requisiti  indicati  nel
          regolamento. 
              4. Nel caso di forniture o servizi nell'offerta  devono
          essere specificate le parti del servizio o della  fornitura
          che  saranno  eseguite  dai  singoli  operatori   economici
          riuniti o consorziati. 
              5.  L'offerta  dei  concorrenti   raggruppati   o   dei
          consorziati determina la loro responsabilita' solidale  nei
          confronti della stazione appaltante, nonche' nei  confronti
          del subappaltatore e dei fornitori. Per  gli  assuntori  di
          lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per
          gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilita'
          e' limitata all'esecuzione delle prestazioni di  rispettiva
          competenza, ferma restando la responsabilita' solidale  del
          mandatario. 
              6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti  temporanei
          di tipo verticale i requisiti di cui  all'art.  40,  sempre
          che  siano  frazionabili,  devono  essere   posseduti   dal
          mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il
          relativo importo; per i lavori scorporati ciascun  mandante
          deve possedere i requisiti  previsti  per  l'importo  della
          categoria dei lavori che intende assumere  e  nella  misura
          indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili
          alla categoria prevalente ovvero alle categorie  scorporate
          possono essere assunti anche  da  imprenditori  riuniti  in
          raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. 
              7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare  alla
          gara in piu' di un raggruppamento  temporaneo  o  consorzio
          ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare  alla  gara
          anche in forma individuale qualora abbia  partecipato  alla
          gara medesima in raggruppamento o  consorzio  ordinario  di
          concorrenti. I  consorzi  di  cui  all'art.  34,  comma  1,
          lettera b), sono tenuti ad indicare, in  sede  di  offerta,
          per quali  consorziati  il  consorzio  concorre;  a  questi
          ultimi e' fatto divieto di partecipare, in qualsiasi  altra
          forma, alla medesima  gara;  in  caso  di  violazione  sono
          esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;  in
          caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art.  353
          del codice penale. 
              8. E' consentita la presentazione di offerte  da  parte
          dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e),
          anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta  deve
          essere sottoscritta da tutti gli  operatori  economici  che
          costituiranno i  raggruppamenti  temporanei  o  i  consorzi
          ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in  caso
          di  aggiudicazione  della  gara,   gli   stessi   operatori
          conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza
          ad  uno  di  essi,  da  indicare  in  sede  di  offerta   e
          qualificata  come  mandatario,  il  quale   stipulera'   il
          contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
              9. E' vietata l'associazione in  partecipazione.  Salvo
          quanto disposto ai commi 18  e  19,  e'  vietata  qualsiasi
          modificazione   alla   composizione   dei    raggruppamenti
          temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti  rispetto
          a quella risultante  dall'impegno  presentato  in  sede  di
          offerta. 
              10. L'inosservanza dei divieti  di  cui  al  precedente
          comma  comporta  l'annullamento  dell'aggiudicazione  o  la
          nullita'   del   contratto,   nonche'   l'esclusione    dei
          concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario
          di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di
          affidamento relative al medesimo appalto (83). 
              11.   Qualora   nell'oggetto   dell'appalto   o   della
          concessione  di   lavori   rientrino,   oltre   ai   lavori
          prevalenti, opere per le  quali  sono  necessari  lavori  o
          componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
          complessita' tecnica, quali  strutture,  impianti  e  opere
          speciali, e qualora una o piu'  di  tali  opere  superi  in
          valore  il  quindici  per  cento  dell'importo  totale  dei
          lavori, se i soggetti affidatari  non  siano  in  grado  di
          realizzare le predette componenti,  possono  utilizzare  il
          subappalto con i limiti dettati  dall'art.  118,  comma  2,
          terzo periodo;  il  regolamento  definisce  l'elenco  delle
          opere di cui al presente  comma,  nonche'  i  requisiti  di
          specializzazione richiesti  per  la  loro  esecuzione,  che
          possono   essere   periodicamente   revisionati   con    il
          regolamento stesso. L'eventuale subappalto non puo' essere,
          senza ragioni obiettive, suddiviso. In caso  di  subappalto
          la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta
          al subappaltatore dell'importo delle  prestazioni  eseguite
          dallo stesso, nei limiti del contratto  di  subappalto;  si
          applica l'art. 118, comma 3, ultimo periodo (84). 
              12. In caso di procedure ristrette o negoziate,  ovvero
          di  dialogo  competitivo,  l'operatore  economico  invitato
          individualmente, o  il  candidato  ammesso  individualmente
          nella procedura di dialogo competitivo, ha la  facolta'  di
          presentare offerta o di trattare per se' o quale mandatario
          di operatori riuniti. 
              13. Nel  caso  di  lavori,  i  concorrenti  riuniti  in
          raggruppamento temporaneo devono  eseguire  le  prestazioni
          nella   percentuale   corrispondente    alla    quota    di
          partecipazione al raggruppamento. 
              14.  Ai  fini  della  costituzione  del  raggruppamento
          temporaneo, gli operatori economici devono  conferire,  con
          un   unico   atto,   mandato   collettivo   speciale    con
          rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. 
              15. Il mandato  deve  risultare  da  scrittura  privata
          autenticata. La relativa procura  e'  conferita  al  legale
          rappresentante  dell'operatore  economico  mandatario.   Il
          mandato e' gratuito e irrevocabile  e  la  sua  revoca  per
          giusta causa non ha effetto nei  confronti  della  stazione
          appaltante. 
              16. Al mandatario spetta la  rappresentanza  esclusiva,
          anche  processuale,  dei  mandanti  nei   confronti   della
          stazione appaltante per tutte le operazioni e gli  atti  di
          qualsiasi natura dipendenti  dall'appalto,  anche  dopo  il
          collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di  ogni
          rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, puo' far valere
          direttamente le responsabilita' facenti capo ai mandanti. 
              17. Il rapporto di mandato non  determina  di  per  se'
          organizzazione o  associazione  degli  operatori  economici
          riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia  ai
          fini della gestione,  degli  adempimenti  fiscali  e  degli
          oneri sociali. 
              18.  In  caso  di  fallimento  del  mandatario  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo  ovvero  nei   casi   previsti   dalla   normativa
          antimafia,  la  stazione  appaltante  puo'  proseguire   il
          rapporto di appalto con altro operatore economico  che  sia
          costituito mandatario nei modi previsti dal presente codice
          purche' abbia i requisiti  di  qualificazione  adeguati  ai
          lavori o  servizi  o  forniture  ancora  da  eseguire;  non
          sussistendo tali condizioni  la  stazione  appaltante  puo'
          recedere dall'appalto (86). 
              19. In caso di fallimento di uno dei  mandanti  ovvero,
          qualora si tratti di imprenditore individuale, in  caso  di
          morte,  interdizione,  inabilitazione  o   fallimento   del
          medesimo  ovvero  nei   casi   previsti   dalla   normativa
          antimafia, il mandatario, ove non indichi  altro  operatore
          economico subentrante che sia in  possesso  dei  prescritti
          requisiti  di  idoneita',  e'   tenuto   alla   esecuzione,
          direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purche' questi
          abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori  o
          servizi o forniture ancora da eseguire.». 
              Si riporta l'art. 41 del citato decreto legislativo  n.
          163 del 2006, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  41.  Capacita'  economica  e   finanziaria   dei
          fornitori e dei prestatori di servizi. 
              (art.  47,  direttiva  2004/18;  art.  1,3  d.lgs.   n.
          157/1995; art. 13, d.lgs. n. 358/1992) 
              1.  Negli  appalti   di   forniture   o   servizi,   la
          dimostrazione  della  capacita'  finanziaria  ed  economica
          delle imprese concorrenti puo' essere fornita mediante  uno
          o piu' dei seguenti documenti: 
              a) dichiarazione  di  almeno  due  istituti  bancari  o
          intermediari autorizzati ai sensi del  decreto  legislativo
          1° settembre 1993, n. 385; 
              b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa,  ovvero
          dichiarazione sottoscritta in conformita' alle disposizioni
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445; 
              c)  dichiarazione,  sottoscritta  in  conformita'  alle
          disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28
          dicembre 2000, n. 445,  concernente  il  fatturato  globale
          d'impresa e l'importo relativo ai servizi o  forniture  nel
          settore oggetto della gara,  realizzati  negli  ultimi  tre
          esercizi. 
              2. Le amministrazioni precisano nel  bando  di  gara  i
          requisiti che  devono  essere  posseduti  dal  concorrente,
          nonche' gli altri eventuali che ritengono di richiedere.  I
          documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
          richiesti a prestatori di servizi o di forniture  stabiliti
          in Stati membri che  non  prevedono  la  pubblicazione  del
          bilancio. Sono illegittimi i  criteri  che  fissano,  senza
          congrua  motivazione,  limiti  di   accesso   connessi   al
          fatturato aziendale. 
              3. Se il concorrente non e' in grado, per  giustificati
          motivi, ivi compreso quello concernente la  costituzione  o
          l'inizio dell'attivita' da meno di tre anni, di  presentare
          le referenze richieste, puo' provare la  propria  capacita'
          economica e finanziaria mediante qualsiasi altro  documento
          considerato idoneo dalla stazione appaltante. 
              4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera  a),  e'
          presentata  gia'  in  sede  di  offerta.   Il   concorrente
          aggiudicatario  e'  tenuto  ad  esibire  la  documentazione
          probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui  al  comma
          1, lettere b) e c).». 
              Si riporta l'art. 75 del citato decreto legislativo  n.
          163 del 2006, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta. 
              (art. 30, co. 1, co. 2-bis, L. n. 109/1994; art. 8, co.
          11-quater, L. n. 109/1994 come novellato dall'art.  24,  L.
          n. 62/2005; art. 100, D.P.R. n. 554/1999; art. 24, co.  10,
          L. n. 62/2005) 
              1. L'offerta e' corredata da una garanzia, pari al  due
          per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito,
          sotto  forma  di  cauzione  o  di  fideiussione,  a  scelta
          dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in
          forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della
          garanzia e' fissato nel bando o  nell'invito  nella  misura
          massima del 2 per cento del prezzo base. 
              2.  La  cauzione  puo'  essere  costituita,  a   scelta
          dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico
          garantiti dallo Stato al corso  del  giorno  del  deposito,
          presso una sezione di tesoreria  provinciale  o  presso  le
          aziende  autorizzate,  a   titolo   di   pegno   a   favore
          dell'amministrazione aggiudicatrice. 
              3.  La  fideiussione,  a  scelta  dell'offerente,  puo'
          essere  bancaria  o   assicurativa   o   rilasciata   dagli
          intermediari finanziari iscritti  nell'elenco  speciale  di
          cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.  385,  che  svolgono  in  via  esclusiva  o   prevalente
          attivita' di rilascio di garanzie, a cio'  autorizzati  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
              4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
          al  beneficio  della  preventiva  escussione  del  debitore
          principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,
          comma 2, del codice civile,  nonche'  l'operativita'  della
          garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,   a   semplice
          richiesta scritta della stazione appaltante. 
              5.  La  garanzia  deve  avere  validita'   per   almeno
          centottanta   giorni   dalla    data    di    presentazione
          dell'offerta. Il bando o l'invito  possono  richiedere  una
          garanzia con termine di validita'  maggiore  o  minore,  in
          relazione  alla  durata  presumibile  del  procedimento,  e
          possono altresi' prescrivere che  l'offerta  sia  corredata
          dall'impegno del garante a rinnovare la  garanzia,  per  la
          durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della
          sua scadenza non sia ancora  intervenuta  l'aggiudicazione,
          su richiesta della  stazione  appaltante  nel  corso  della
          procedura. 
              6. La garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del
          contratto per  fatto  dell'affidatario,  ed  e'  svincolata
          automaticamente  al  momento   della   sottoscrizione   del
          contratto medesimo. 
              7.  L'importo  della  garanzia,  e  del  suo  eventuale
          rinnovo,  e'  ridotto  del  cinquanta  per  cento  per  gli
          operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
          accreditati, ai sensi delle norme europee della  serie  UNI
          CEI EN 45000 e della serie UNI CEI  EN  ISO/IEC  17000,  la
          certificazione del sistema di qualita' conforme alle  norme
          europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per  fruire  di  tale
          beneficio,  l'operatore  economico  segnala,  in  sede   di
          offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi
          prescritti dalle norme vigenti (176). 
              8.  L'offerta  e'  altresi'  corredata,   a   pena   di
          esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare  la
          garanzia fideiussoria per l'esecuzione  del  contratto,  di
          cui   all'art.   113,   qualora   l'offerente    risultasse
          affidatario. 
              9. La stazione appaltante, nell'atto con  cui  comunica
          l'aggiudicazione    ai    non    aggiudicatari,    provvede
          contestualmente, nei loro confronti,  allo  svincolo  della
          garanzia di cui al  comma  1,  tempestivamente  e  comunque
          entro  un   termine   non   superiore   a   trenta   giorni
          dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
          termine di validita' della garanzia.». 
              Si riporta l'art. 113 del citato decreto legislativo n.
          163 del 2006, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 113. Cauzione definitiva. 
              (art. 30, commi 2, 2-bis, 2-ter, L. n. 109/1994) 
              1. L'esecutore del contratto e' obbligato a  costituire
          una garanzia fideiussoria del  10  per  cento  dell'importo
          contrattuale. Fermo rimanendo quanto  previsto  al  periodo
          successivo nel caso di  procedure  di  gara  realizzate  in
          forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della
          garanzia e' fissato nel bando o  nell'invito  nella  misura
          massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso
          di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore  al  10  per
          cento, la garanzia fideiussoria e' aumentata di tanti punti
          percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10  per  cento;
          ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento  e'
          di  due  punti  percentuali  per  ogni  punto  di   ribasso
          superiore al 20 per cento. Si applica l'art. 75, comma 7. 
              2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista
          con  le  modalita'  di  cui  all'art.  75,  comma  3,  deve
          prevedere espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della
          preventiva escussione del debitore principale, la  rinuncia
          all'eccezione di cui all'art. 1957,  comma  2,  del  codice
          civile,  nonche'  l'operativita'  della  garanzia  medesima
          entro quindici giorni, a semplice richiesta  scritta  della
          stazione appaltante (251). 
              3. La garanzia  fideiussoria  di  cui  al  comma  1  e'
          progressivamente  svincolata  a   misura   dell'avanzamento
          dell'esecuzione,  nel  limite  massimo  del  75  per  cento
          dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
          per le entita' anzidetti, e' automatico,  senza  necessita'
          di benestare del committente, con la sola condizione  della
          preventiva  consegna   all'istituto   garante,   da   parte
          dell'appaltatore  o  del  concessionario,  degli  stati  di
          avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale
          o in copia  autentica,  attestanti  l'avvenuta  esecuzione.
          L'ammontare residuo, pari al  25  per  cento  dell'iniziale
          importo  garantito,  e'  svincolato  secondo  la  normativa
          vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in
          deroga. Il  mancato  svincolo  nei  quindici  giorni  dalla
          consegna degli stati di avanzamento o della  documentazione
          analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti
          dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. 
              4. La mancata costituzione della  garanzia  di  cui  al
          comma  1  determina   la   decadenza   dell'affidamento   e
          l'acquisizione della cauzione provvisoria di  cui  all'art.
          75  da  parte  della  stazione  appaltante,  che  aggiudica
          l'appalto o la concessione al concorrente che  segue  nella
          graduatoria (252). 
              5. La garanzia  copre  gli  oneri  per  il  mancato  od
          inesatto adempimento e cessa di  avere  effetto  solo  alla
          data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
          del certificato di regolare esecuzione. ». 
              Si riporta il testo del comma  455  dell'art.  1  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2007): 
              "455.   Ai    fini    del    contenimento    e    della
          razionalizzazione della spesa  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto
          anche  unitamente  ad  altre  regioni,  che  operano  quali
          centrali di committenza ai sensi dell'art.  33  del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, in favore delle  amministrazioni  ed  enti  regionali,
          degli  enti  locali,  degli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale e delle altre  pubbliche  amministrazioni  aventi
          sede nel medesimo territorio." 
              Si  riporta  il  testo   dell'art.   33   del   decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti
          pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e   forniture   in
          attuazione delle direttive 2004/17/CE e  2004/18/CE),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 33. Appalti pubblici e accordi  quadro  stipulati
          da centrali di committenza. 
              1. Le stazioni  appaltanti  e  gli  enti  aggiudicatori
          possono  acquisire  lavori,  servizi  e  forniture  facendo
          ricorso a centrali di  committenza,  anche  associandosi  o
          consorziandosi. 
              2.   Le   centrali   di   committenza    sono    tenute
          all'osservanza del presente codice. 
              3. Le amministrazioni aggiudicatrici e  i  soggetti  di
          cui all'art. 32, lettere b), c), f), non possono affidare a
          soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e
          delle attivita' di stazione appaltante di lavori  pubblici.
          Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare
          le funzioni di stazione appaltante di  lavori  pubblici  ai
          servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o  alle
          amministrazioni  provinciali,  sulla   base   di   apposito
          disciplinare che prevede altresi'  il  rimborso  dei  costi
          sostenuti dagli stessi per le attivita' espletate,  nonche'
          a centrali di committenza. 
              3-bis. I Comuni con popolazione non superiore  a  5.000
          abitanti ricadenti nel  territorio  di  ciascuna  Provincia
          affidano  obbligatoriamente   ad   un'unica   centrale   di
          committenza l'acquisizione di lavori, servizi  e  forniture
          nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'art. 32 del
          testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,
          n. 267,  ove  esistenti,  ovvero  costituendo  un  apposito
          accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi  dei
          competenti  uffici.  In  alternativa,  gli  stessi   Comuni
          possono  effettuare  i  propri  acquisti   attraverso   gli
          strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali
          di committenza di riferimento, ivi comprese le  convenzioni
          di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,  e
          il mercato elettronico della  pubblica  amministrazione  di
          cui  all'art.  328  del  decreto   del   presidente   della
          Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207." 
              Si riporta il testo dei commi 449, 450 e 455  dell'art.
          1 della citata legge n. 296 del 2006: 
              " 449. Nel rispetto del sistema  delle  convenzioni  di
          cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n.  488,
          e successive modificazioni, e 58 della  legge  23  dicembre
          2000, n. 388, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di
          ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e
          del grado di standardizzazione dei prodotti,  le  tipologie
          di beni e servizi per le  quali  tutte  le  amministrazioni
          statali  centrali  e  periferiche,  ad   esclusione   degli
          istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni
          educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad
          approvvigionarsi  utilizzando  le  convenzioni-quadro.   Le
          restanti amministrazioni pubbliche di cui  all'art.  1  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
          presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero
          ne utilizzano i parametri di  prezzo-qualita'  come  limiti
          massimi per la stipulazione dei  contratti.  Gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale sono in ogni  caso  tenuti  ad
          approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle
          centrali regionali di riferimento. 
              450. Dal 1° luglio  2007,  le  amministrazioni  statali
          centrali e periferiche,  ad  esclusione  degli  istituti  e
          delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni
          educative  e  delle  istituzioni  universitarie,  per   gli
          acquisti di beni e servizi al  di  sotto  della  soglia  di
          rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al  mercato
          elettronico della pubblica amministrazione di cui  all'art.
          11,  comma  5,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101." 
              «   455.   Ai   fini   del   contenimento    e    della
          razionalizzazione della spesa  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto
          anche  unitamente  ad  altre  regioni,  che  operano  quali
          centrali di committenza ai sensi dell'art.  33  del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, in favore delle  amministrazioni  ed  enti  regionali,
          degli  enti  locali,  degli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale e delle altre  pubbliche  amministrazioni  aventi
          sede nel medesimo territorio.» 
              Si riporta il testo del comma  574  dell'art.  2  della
          legge  24  dicembre  2007,  n.  244  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2008): 
              " 574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388, e dall' art. 1,  commi  449  e  450,
          della  legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  il   Ministero
          dell'economia e delle finanze,  sulla  base  dei  prospetti
          contenenti i dati di previsione annuale dei  fabbisogni  di
          beni e servizi di cui al comma  569,  individua,  entro  il
          mese di marzo di ogni anno, con  decreto,  segnatamente  in
          relazione agli acquisti  d'importo  superiore  alla  soglia
          comunitaria, secondo la rilevanza  del  valore  complessivo
          stimato, il grado  di  standardizzazione  dei  beni  e  dei
          servizi  ed  il  livello  di  aggregazione  della  relativa
          domanda, nonche' le tipologie dei beni e  dei  servizi  non
          oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali
          le  amministrazioni  statali  centrali  e  periferiche,  ad
          esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e  grado,
          delle   istituzioni   educative   e    delle    istituzioni
          universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa,  in
          qualita' di stazione appaltante ai  fini  dell'espletamento
          dell'appalto e dell'accordo quadro,  anche  con  l'utilizzo
          dei sistemi telematici." 
              Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 31 dicembre
          2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): 
              "Art.  1  Principi  di  coordinamento   e   ambito   di
          riferimento 
              1.   Le   amministrazioni   pubbliche   concorrono   al
          perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica  definiti
          in ambito nazionale  in  coerenza  con  le  procedure  e  i
          criteri stabiliti dall'Unione europea e ne  condividono  le
          conseguenti responsabilita'. Il concorso  al  perseguimento
          di  tali  obiettivi  si   realizza   secondo   i   principi
          fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del
          coordinamento della finanza pubblica. 
              2. Ai fini della  applicazione  delle  disposizioni  in
          materia di finanza pubblica, per amministrazioni  pubbliche
          si intendono, per  l'anno  2011,  gli  enti  e  i  soggetti
          indicati  a  fini  statistici   nell'elenco   oggetto   del
          comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) in
          data 24 luglio 2010, pubblicato in pari data nella Gazzetta
          Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  171,  nonche'  a
          decorrere dall'anno 2012 gli enti e i soggetti  indicati  a
          fini statistici dal predetto Istituto  nell'elenco  oggetto
          del comunicato del medesimo Istituto in data  30  settembre
          2011, pubblicato in  pari  data  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della   Repubblica   italiana   n.   228,   e    successivi
          aggiornamenti ai sensi del comma 3 del  presente  articolo,
          effettuati  sulla  base  delle  definizioni  di  cui   agli
          specifici regolamenti  dell'Unione  europea,  le  Autorita'
          indipendenti  e,  comunque,  le  amministrazioni   di   cui
          all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, e successive modificazioni. 
              3. La ricognizione delle amministrazioni  pubbliche  di
          cui al  comma  2  e'  operata  annualmente  dall'ISTAT  con
          proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          entro il 30 settembre. 
              4. Le disposizioni recate dalla presente  legge  e  dai
          relativi   decreti   legislativi   costituiscono   principi
          fondamentali del coordinamento della  finanza  pubblica  ai
          sensi dell'art. 117 della Costituzione e  sono  finalizzate
          alla  tutela   dell'unita'   economica   della   Repubblica
          italiana, ai sensi  dell'art.  120,  secondo  comma,  della
          Costituzione. 
              5. Le disposizioni della presente  legge  si  applicano
          alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
          Trento e di Bolzano nel rispetto  di  quanto  previsto  dai
          relativi statuti." 
              Si riporta il testo dell'art.  2  del  decreto-legge  7
          maggio  2012,  n.   52   (Disposizioni   urgenti   per   la
          razionalizzazione della spesa  pubblica),  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94: 
              "Art.    2    Commissario    straordinario    per    la
          razionalizzazione  della  spesa  per  acquisti  di  beni  e
          servizi 
              1.  Nell'ambito  della  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica  ed  ai  fini  di  coordinamento   della   finanza
          pubblica, di perequazione delle risorse  finanziarie  e  di
          riduzione   della    spesa    corrente    della    pubblica
          amministrazione,  garantendo  altresi'  la   tutela   della
          concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita' delle
          relative  procedure,  il  Presidente  del   Consiglio   dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e del Ministro per i  rapporti  con  il  Parlamento
          delegato per il programma  di  Governo,  puo'  nominare  un
          Commissario straordinario, al quale spetta  il  compito  di
          definire il  livello  di  spesa  per  acquisti  di  beni  e
          servizi,  per  voci   di   costo,   delle   amministrazioni
          pubbliche.  Il  Commissario   svolge   anche   compiti   di
          supervisione, monitoraggio e  coordinamento  dell'attivita'
          di approvvigionamento di beni  e  servizi  da  parte  delle
          pubbliche  amministrazioni,  anche  in  considerazione  dei
          processi di razionalizzazione in atto, nonche', senza nuovi
          o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  attivita'  di
          ottimizzazione,  in  collaborazione   con   l'Agenzia   del
          demanio, dell'utilizzazione degli  immobili  di  proprieta'
          pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e  i  costi  di
          gestione delle amministrazioni  pubbliche.  Il  Commissario
          collabora  altresi'  con  il  Ministro  delegato   per   il
          programma di governo per  l'attivita'  di  revisione  della
          spesa delle pubbliche amministrazioni. 
              2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse  tutte
          le   amministrazioni,   autorita',   anche    indipendenti,
          organismi, uffici, agenzie  o  soggetti  pubblici  comunque
          denominati e gli enti locali, nonche' le societa' a  totale
          partecipazione pubblica diretta e indiretta e  le  societa'
          non  quotate  controllate  da  soggetti  pubblici  nonche',
          limitatamente  alla  spesa  sanitaria,  le  amministrazioni
          regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del
          piano di rientro dal disavanzo sanitario. Alle  societa'  a
          totale partecipazione pubblica e alle loro controllate  che
          gestiscono  servizi  di  interesse  generale  su  tutto  il
          territorio nazionale la disciplina del presente decreto  si
          applica  solo  qualora  abbiano  registrato  perdite  negli
          ultimi  tre   esercizi.   Ciascuna   amministrazione   puo'
          individuare, tra il personale in servizio, un  responsabile
          per l'attivita' di razionalizzazione della  spesa  pubblica
          di cui al presente  decreto;  l'incarico  e'  svolto  senza
          corresponsione di indennita' o compensi aggiuntivi. 
              2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato  della
          Repubblica,   la   Camera   dei   deputati   e   la   Corte
          costituzionale, in  conformita'  con  quanto  previsto  dai
          rispettivi ordinamenti,  valutano  le  iniziative  volte  a
          conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto. 
              [3.  Sono  esclusi  dall'ambito  di  applicazione   del
          presente decreto la Presidenza della Repubblica, il  Senato
          della  Repubblica,  la  Camera  dei  deputati  e  la  Corte
          costituzionale. ] 
              4. Per la definizione del livello di spesa  di  cui  al
          comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma  2,
          il   Commissario,   nel   rispetto    dei    principi    di
          sussidiarieta', di differenziazione, di  adeguatezza  e  di
          leale collaborazione, formula proposte al Presidente  della
          regione    interessata,    comunicandole    al    Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di
          Bolzano  le  disposizioni  di  cui  al   presente   decreto
          costituiscono  principi  di  coordinamento  della   finanza
          pubblica." 
              Si riporta il testo dell'art. 1339 del codice civile: 
              "1339. Inserzione automatica di clausole. 
              Le clausole, i prezzi di beni  o  di  servizi,  imposti
          dalla legge [o  da  norme  corporative],  sono  di  diritto
          inseriti  nel  contratto,  anche  in   sostituzione   delle
          clausole difformi apposte dalle parti." 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 13  febbraio
          2001, n. 189 recante "Regolamento  di  semplificazione  del
          procedimento relativo all'alienazione di beni mobili  dello
          Stato (n. 34, allegato 1, L.  8  marzo  1999,  n.  50)"  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2001, n. 118. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 4  settembre
          2002, n. 254 recante "Regolamento concernente  le  gestioni
          dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello
          Stato" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  13  novembre
          2002, n. 266, S.O. 
              Il decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  recante
          "Codice dell'ordinamento militare" 
              e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  maggio  2010,
          n. 106, S.O. 
              Si riporta l'art. 16 del decreto legislativo  30  marzo
          2001, n. 165 (Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
          alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),  come
          modificato dalla presente legge: 
              "Art. 16. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali
          generali. 
              1.  I  dirigenti  di  uffici   dirigenziali   generali,
          comunque  denominati,  nell'ambito  di   quanto   stabilito
          dall'art. 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e
          poteri: 
              a) formulano proposte ed esprimono pareri  al  Ministro
          nelle materie di sua competenza; 
              a-bis) propongono le risorse e i profili  professionali
          necessari allo svolgimento  dei  compiti  dell'ufficio  cui
          sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento
          di programmazione triennale del fabbisogno di personale  di
          cui all'art. 6, comma 4; 
              b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive
          generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti
          gli incarichi e la responsabilita' di specifici progetti  e
          gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti  devono
          perseguire e attribuiscono le  conseguenti  risorse  umane,
          finanziarie e materiali; 
              c) adottano gli atti relativi all'organizzazione  degli
          uffici di livello dirigenziale non generale; 
              d) adottano gli atti e i  provvedimenti  amministrativi
          ed esercitano i poteri di spesa e  quelli  di  acquisizione
          delle  entrate  rientranti  nella  competenza  dei   propri
          uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; 
              d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'art.  17,
          comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e
          successive modificazioni; 
              e) dirigono, coordinano e controllano  l'attivita'  dei
          dirigenti   e    dei    responsabili    dei    procedimenti
          amministrativi, anche con potere  sostitutivo  in  caso  di
          inerzia,  e  propongono  l'adozione,  nei   confronti   dei
          dirigenti, delle misure previste dall'art. 21; 
              f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il  potere
          di  conciliare  e  di  transigere,  fermo  restando  quanto
          disposto dall'art. 12, comma 1, della legge 3 aprile  1979,
          n. 103; 
              g)   richiedono   direttamente   pareri   agli   organi
          consultivi dell'amministrazione  e  rispondono  ai  rilievi
          degli organi di controllo sugli atti di competenza; 
              h) svolgono le attivita' di organizzazione  e  gestione
          del personale e di gestione dei  rapporti  sindacali  e  di
          lavoro; 
              i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e  i
          provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti; 
              l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea
          e  degli  organismi   internazionali   nelle   materie   di
          competenza secondo le specifiche direttive  dell'organo  di
          direzione politica,  sempreche'  tali  rapporti  non  siano
          espressamente affidati ad apposito ufficio o organo; 
              l-bis) concorrono alla definizione di misure  idonee  a
          prevenire e  contrastare  i  fenomeni  di  corruzione  e  a
          controllarne  il   rispetto   da   parte   dei   dipendenti
          dell'ufficio cui sono preposti. 
              l-ter)  forniscono  le   informazioni   richieste   dal
          soggetto competente per  l'individuazione  delle  attivita'
          nell'ambito  delle  quali  e'  piu'  elevato   il   rischio
          corruzione  e  formulano  specifiche  proposte  volte  alla
          prevenzione del rischio medesimo. 
              l-quater) provvedono al  monitoraggio  delle  attivita'
          nell'ambito  delle  quali  e'  piu'  elevato   il   rischio
          corruzione  svolte  nell'ufficio  a  cui   sono   preposti,
          disponendo, con provvedimento motivato,  la  rotazione  del
          personale nei  casi  di  avvio  di  procedimenti  penali  o
          disciplinari per condotte di natura corruttiva. 
              2.  I  dirigenti  di   uffici   dirigenziali   generali
          riferiscono  al  Ministro  sull'attivita'  da  essi  svolta
          correntemente e in tutti i  casi  in  cui  il  Ministro  lo
          richieda o lo ritenga opportuno. 
              3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma
          1 puo'  essere  conferito  anche  a  dirigenti  preposti  a
          strutture  organizzative  comuni  a  piu'   amministrazioni
          pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi,
          progetti e gestioni. 
              4. Gli atti e i provvedimenti  adottati  dai  dirigenti
          preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di
          uffici dirigenziali generali di cui  al  presente  articolo
          non sono suscettibili di ricorso gerarchico. 
              5. Gli ordinamenti delle amministrazioni  pubbliche  al
          cui  vertice  e'  preposto  un  segretario  generale,  capo
          dipartimento o altro  dirigente  comunque  denominato,  con
          funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello
          generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.». 
              Si  riporta  il   testo   dell'art.   11   del   citato
          decreto-legge  n.  98  del  2011,  come  modificato   dalla
          presente legge: 
              "Art.  11  Interventi  per  la  razionalizzazione   dei
          processi di approvvigionamento  di  beni  e  servizi  della
          Pubblica Amministrazione 
              1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza
          pubblica, anche attraverso la razionalizzazione della spesa
          per l'acquisto di beni e servizi, nel contesto del  sistema
          a rete di  cui  all'art.  1,  comma  457,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, sono individuate misure  dirette  ad
          incrementare i processi di centralizzazione degli  acquisti
          riguardanti beni  e  servizi.  A  tale  fine  il  Ministero
          dell'economia e delle finanze - nell'ambito  del  Programma
          di razionalizzazione degli acquisti - a  decorrere  dal  30
          settembre 2011 avvia un piano volto  all'ampliamento  della
          quota di spesa per gli acquisti di beni e  servizi  gestita
          attraverso gli strumenti di centralizzazione e pubblica sul
          sito  www.acquistinretepa.it  con  cadenza  trimestrale  le
          merceologie per le quali viene attuato il piano. 
              2. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma
          1 e ai fini  dell'aumento  della  percentuale  di  acquisti
          effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia  e
          delle finanze, anche avvalendosi di Consip S.p.A., mette  a
          disposizione nel contesto del sistema  a  rete  il  proprio
          sistema informatico di  negoziazione  in  riuso,  anche  ai
          sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  secondo
          quanto  definito  con  apposito   decreto   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  la  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano. 
              3.  Le  amministrazioni  pubbliche   possono   altresi'
          richiedere  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
          l'utilizzo  del  sistema  informatico  di  negoziazione  in
          modalita' ASP (Application Service Provider).  Con  decreto
          del Ministero dell'economia e delle finanze  sono  previste
          le relative modalita' e  tempi  di  attuazione,  nonche'  i
          meccanismi di copertura dei costi relativi all'utilizzo,  e
          degli eventuali servizi correlati, del sistema  informatico
          di negoziazione, anche attraverso  forme  di  remunerazione
          sugli acquisti a carico degli aggiudicatari delle procedure
          realizzate. 
              4. Per le merceologie di cui al  comma  1,  nell'ambito
          del Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e
          servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, Consip
          S.p.A.   predispone   e   mette   a   disposizione    delle
          amministrazioni  pubbliche  strumenti  di   supporto   alla
          razionalizzazione dei  processi  di  approvvigionamento  di
          beni e servizi. A tale fine, Consip: 
              a)  elabora  appositi  indicatori   e   parametri   per
          supportare l'attivita' delle amministrazioni di misurazione
          dell'efficienza  dei  processi  di  approvvigionamento  con
          riferimento, tra l'altro, all'osservanza delle disposizioni
          e dei principi in tema di razionalizzazione e  aggregazione
          degli acquisti di  beni  e  servizi,  alla  percentuale  di
          acquisti effettuati in via telematica,  alla  durata  media
          dei processi di acquisto; 
              b) realizza strumenti di supporto per le  attivita'  di
          programmazione,  controllo  e  monitoraggio  svolte   dalle
          amministrazioni pubbliche; 
              c) realizza  strumenti  di  supporto  allo  svolgimento
          delle  attivita'  di  controllo  da  parte   dei   soggetti
          competenti sulla base della normativa vigente. 
              5. Dalle attivita' di cui ai commi da 1 a 4 non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
              6. (abrogato) 
              7. Le comunicazioni di cui all'art.  7,  comma  8,  del
          decreto legislativo 12  aprile  2006,  n.  163,  sono  rese
          disponibili,  anche  attraverso   accesso   al   casellario
          informatico di  contratti  pubblici  di  lavori  servizi  e
          forniture, agli organi di  controllo  per  la  verifica  di
          quanto disposto  al  precedente  comma,  nell'ambito  delle
          attivita' di controllo previste dalla normativa vigente. 
              8. Con riferimento agli  enti  del  Servizio  sanitario
          nazionale si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2
          e 3 e  restano  ferme  le  disposizioni  di  governance  di
          settore in materia di verifica  degli  adempimenti  di  cui
          all'art. 2 del decreto-legge  18  settembre  2001  n.  347,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  16  novembre
          2001, n. 405, e all'art. 22, comma 8, del decreto-legge  1°
          luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini dell'applicazione  del
          sistema   premiale   e   sanzionatorio    previsto    dalla
          legislazione vigente. 
              9. Al fine di razionalizzare  i  servizi  di  pagamento
          delle retribuzioni di cui  all'art.  1,  comma  447,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'art.  2,  comma  197,
          della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  nonche'  determinare
          conseguenti risparmi di spesa, le amministrazioni pubbliche
          di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
          165, dal 1° ottobre  2012,  stipulano  convenzioni  con  il
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
          dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi
          per la fruizione dei servizi  di  cui  al  presente  comma,
          ovvero utilizzano i  parametri  di  qualita'  e  di  prezzo
          previsti nel decreto di cui al quinto periodo del  presente
          comma per l'acquisizione dei medesimi servizi  sul  mercato
          di riferimento. La comparazione avviene con riferimento  ai
          costi di  produzione  dei  servizi,  diretti  e  indiretti,
          interni    ed    esterni    sostenuti    dalle    pubbliche
          amministrazioni.  Le  amministrazioni  pubbliche   di   cui
          all'art. 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
          sono tenute all'utilizzo dei servizi previsti  nel  decreto
          di cui al quinto  periodo  del  presente  comma,  senza  il
          pagamento del contributo  ivi  previsto.  Si  applicano  le
          disposizioni di cui al comma 6. Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze di natura  non  regolamentare
          viene fissato l'elenco dei servizi connessi ai pagamenti di
          cui al periodo precedente  ed  il  relativo  contributo  da
          versare su apposito capitolo di entrata del bilancio  dello
          Stato, per essere riassegnato ai pertinenti capitoli  dello
          stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze. Restano escluse dal contributo le  Amministrazioni
          di cui all'art. 1, comma 446, della legge 27 dicembre 2006,
          n. 296. 
              9-bis. I contratti delle pubbliche  amministrazioni  di
          cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, recante disposizioni urgenti per la  stabilizzazione
          finanziaria, convertito con modificazioni  nella  legge  15
          luglio  2011,  n.  111,  aventi  a  oggetto  i  servizi  di
          pagamento degli stipendi di  cui  al  decreto  previsto  al
          comma 9, in essere alla data di  entrata  in  vigore  della
          presente   disposizione,   sono   rinegoziati,    con    un
          abbattimento del costo del servizio non  inferiore  del  15
          per cento. 
              9-ter.   Il   commissario    straordinario    per    la
          razionalizzazione  della  spesa  per  acquisti  di  beni  e
          servizi, di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 maggio 2012,
          n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio
          2012,  n.  94,  recante   disposizioni   urgenti   per   la
          razionalizzazione  della  spesa  pubblica,   individua   le
          regioni assoggettate al piano di rientro previsto  all'art.
          2, commi 77 e 78 della legge 23 dicembre 2009, n. 191  che,
          unitamente alle strutture sanitarie regionali, sono  tenute
          a utilizzare i servizi pagamento degli stipendi di  cui  al
          decreto previsto al comma 9.  Il  commissario  definisce  i
          tempi e le modalita' di migrazione dei servizi. 
              9-quater. Ove non si ricorra alle  convenzioni  di  cui
          all'art. 1, comma 449, della legge  27  dicembre  2006,  n.
          296, ovvero a quelle  previste  al  comma  9  del  presente
          articolo, gli  atti  e  i  contratti  posti  in  essere  in
          violazione delle disposizioni sui  parametri  di  prezzo  e
          qualita' sono nulli, costituiscono illecito disciplinare  e
          determinano responsabilita' erariale. 
              10. Fermo restando quanto previsto dall'art.  1,  commi
          449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  e  fermi
          restando i compiti attribuiti a Consip S.p.A.  dall'art.  4
          del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito  con
          modificazioni dalla legge 22  febbraio  2010,  n.  24,  con
          decreto del Ministero della giustizia, di concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, relativamente alle
          voci di spesa aventi  maggiore  impatto  sul  bilancio  del
          Ministero della giustizia ed al fine del contenimento della
          spesa medesima, sono individuati periodicamente i beni e  i
          servizi   strumentali   all'esercizio   delle    competenze
          istituzionali   del   Ministero   della   giustizia,    per
          l'acquisizione dei quali il Ministero medesimo si avvale di
          Consip S.p.A., in qualita' di centrale  di  committenza  ai
          sensi dell'art. 3, comma 34,  del  decreto  legislativo  12
          aprile 2006, n. 163. Il decreto di cui  al  presente  comma
          definisce altresi' i termini principali  della  convenzione
          tra il Ministero della giustizia e  Consip  S.p.A.  e  puo'
          prevedere, previa verifica della insussistenza  di  effetti
          finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi di  finanza
          pubblica, meccanismi di  remunerazione  sugli  acquisti  da
          porre a carico dell'aggiudicatario delle procedure di  gara
          svolte da Consip S.p.A. 
              11. All'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
          comma 453 e' sostituito dal seguente: "453. Con  successivo
          decreto del Ministero dell'economia e delle finanze possono
          essere previsti, previa  verifica  della  insussistenza  di
          effetti finanziari negativi, anche indiretti, sui saldi  di
          finanza  pubblica,  meccanismi   di   remunerazione   sugli
          acquisti da  imporre  a  carico  dell'aggiudicatario  delle
          convenzioni di cui all'art. 26, comma  1,  della  legge  23
          dicembre 1999,  n.  488,  dell'aggiudicatario  di  gare  su
          delega bandite da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'art. 2,
          comma  574,  della  legge  24  dicembre   2007,   n.   244,
          dell'aggiudicatario degli appalti basati su accordi  quadro
          conclusi da Consip S.p.A. anche ai sensi dell'art. 2, comma
          574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244". 
              12. La relazione di cui all'art.  26,  comma  4,  della
          legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  illustra  inoltre   i
          risultati, in termini di  riduzione  di  spesa,  conseguiti
          attraverso l'attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
          articolo  per   ciascuna   categoria   merceologica.   Tale
          relazione e' inviata entro il mese  di  giugno  di  ciascun
          anno  al  Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   -
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi.» 
              Si riporta il testo degli articoli 35 e 37 del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,   n.   42,   e   successive
          modificazioni (Codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
          ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137): 
              "Art. 35. Intervento finanziario del Ministero. 
              1. Il Ministero ha facolta' di  concorrere  alla  spesa
          sostenuta dal proprietario, possessore o detentore del bene
          culturale  per  l'esecuzione  degli   interventi   previsti
          dall'art. 31, comma 1, per un ammontare non superiore  alla
          meta' della stessa. Se gli interventi sono  di  particolare
          rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il
          Ministero puo' concorrere alla spesa  fino  al  suo  intero
          ammontare. 
              2. La disposizione del comma 1 si  applica  anche  agli
          interventi sugli archivi  storici  previsti  dall'art.  30,
          comma 4. 
              3.  Per  la  determinazione   della   percentuale   del
          contributo di cui al  comma  1  si  tiene  conto  di  altri
          contributi  pubblici  e  di  eventuali  contributi  privati
          relativamente  ai  quali  siano  stati  ottenuti   benefici
          fiscali.." 
              "Art. 37. Contributo in conto interessi. 
              1. Il Ministero  puo'  concedere  contributi  in  conto
          interessi  sui  mutui  o  altre  forme   di   finanziamento
          accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori
          o detentori a qualsiasi titolo di  beni  culturali  per  la
          realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. 
              2. Il  contributo  e'  concesso  nella  misura  massima
          corrispondente agli interessi calcolati ad un  tasso  annuo
          di sei punti percentuali sul capitale erogato. 
              3.  Il  contributo  e'  corrisposto  direttamente   dal
          Ministero all'istituto  di  credito  secondo  modalita'  da
          stabilire con convenzioni. 
              4. Il contributo di cui al comma 1 puo' essere concesso
          anche per interventi conservativi su opere di  architettura
          contemporanea di cui il Ministero  abbia  riconosciuto,  su
          richiesta   del   proprietario,   il   particolare   valore
          artistico."